Tutela del decoro, dell’immagine del paese e della quiete pubblica

 

IL SINDACO

 

Premesso:

 

  • Che il territorio di questo Comune è caratterizzato, nel periodo estivo, dalla presenza dii turisti che si riversano lungo le spiagge, durante le ore notturne e diurne;

 

  • Che, a causa di questo incremento di presenze, il territorio comunale viene puntualmente interessato da problemi di natura diversa, riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con le norme poste a tutela dell’igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale, al rispetto della quiete pubblica, del decoro del paese e della sua immagine;

 

  • Che, nell’intero territorio comunale, spesso si verificano comportamenti inosservanti delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi e delle leggi comunali, fatti per i quali i residenti lamentano disagi e criticità igienico-sanitarie;


Rilevato, in particolare:

 

  • Che la fruizione delle spiagge da parte degli avventori notturni si svolge in maniera tale da inficiarne la fruibilità ed è frequentemente accompagnata dal consumo di cibi e bevande alcoliche, da schiamazzi, urla, diffusioni sonore moleste e dall’utilizzo di stereo tenuti ad alto volume, nonché dall’utilizzo di braci e falò, comportamenti tutti che disturbano la quiete pubblica dei cittadini, anche residenti in zone limitrofe, che più volte hanno esposto le loro lamentele all’Amministrazione;

 

  • Che, durante le ore di diurne, vengono trasportati e lasciati sulla spiaggia legna e/o materiale combustibile, finalizzati all’accensione di fuochi e falò, nelle ore notturne;

 

  • Che è ormai usuale la frequentazione di tali spiagge e delle vie del centro, durante le ore notturne, da avventori poco rispettosi delle quiete pubblica;

 

  • Che lungo le spiagge vengono spesso abbandonate carte, bottiglie e rifiuti di qualsiasi tipo che, unitamente ai tizzoni ardenti che sopravvivono ai fuochi notturni, determinano una grave pericolo per la pubblica sicurezza ed incolumità;

 

Ritenuto, pertanto, doveroso adottare idonee misure volte a garantire:

 

-la libera fruizione delle spiagge del territorio comunale e dei suoi spazi da parte di tutti, residenti e turisti;

 

-la tutela dell’intero territorio comunale contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico-sanitario;

 

-la tutela della quiete pubblica e della pubblica decenza della città e dei cittadini;

 

-la tutela dei cittadini e dei turisti nei confronti dei comportamenti derivanti dalla fruizione notturna delle spiagge e degli altri spazi comunali quando turbano, offendono e limitano la libertà altrui;

 

Visti:

 

  • l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge n125/2008;

 

  • l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

  • la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

 

  • l’ordinanza di sicurezza balneare n. 41/14 - 26/06/2014 Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;

 

ORDINA

 

È severamente vietato sugli arenili accendere fuochi o falò.

 

E’ vietato produrre, lungo le strade e presso le spiagge, rumori molesti con schiamazzi, grida, diffusioni sonore nonché con l’utilizzo di stereo tenuti ad alto volume.

 

E’ vietato consumare cibo sugli arenili, durante le ore notturne.

 

E’ vietato, dalle ore 20;00 alle ore 07;00 del giorno successivo, lasciare ombrelloni, sdraio, tende, o altro tipo di attrezzatura sulle spiagge libere.

 

E’ fatto divieto di trasportare e lasciare sulle spiagge, detenere od utilizzare legna od altro materiale idoneo all’accensione di fuochi e falò.

 

E’ vietato gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versareliquidi, al di fuori degli appositi contenitori.

 

 

AVVERTE

 

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000.

 

Alla sanzione pecuniaria consegue la seguente sanzione accessoria:

 

La cessazione immediata dell’attività rumorosa, restando ferma l’applicazione delle sanzioni relative al superamento dei limiti sonori consentiti, di cui alla Legge n.447/95 e l’applicazione di eventuali sanzioni penali di cui all’art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

 

Il Comando della Polizia Municipale e le altre forze di Polizia competenti, sono incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché trasmessa a: Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli - Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida - Commissariato P.S. di Pozzuoli- G.d.F. di Baia(Bacoli)- Ufficio locale marittimo di Baia e resa pubblica mediante:

affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune;

- affissione in diverse zone del paese negli appositi spazi a ciò destinati;

- trasmissione agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

La presente ordinanza ha effetto immediato, a decorrere dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.

 

 

Monte di Procida, lì 23 luglio 2015



IL SINDACO

Dr. Giuseppe Pugliese

 

Allegati:
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