CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023
NOTA INFORMATIVA
Il 2 ottobre 2023 prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.
Nel 2023 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1 milione 46 mila in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.
Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.
Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.
Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.
COME SI SVOLGE IL CENSIMENTO
Ogni anno i rispondenti coinvolti nel Censimento, partecipano a una delle due rilevazioni campionarie:
RILEVAZIONE DA LISTA
Sono circa 998.500 le famiglie coinvolte nella rilevazione da Lista, che prevede la compilazione autonoma
del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera
nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.
RILEVAZIONE AREALE
Nel 2023 sono circa 48 mila i rispondenti coinvolti nella rilevazione Areale che prevede la compilazione
del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune: vi partecipano coloro che risiedono nei
“territori campione”, che saranno avvisati tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento.
INFO E CONTATTI
Numero Verde Istat 800.188.802 attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni,
compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
 
INFORMAZIONE  AI  CITTADINI 

Dal 1° gennaio 2012 entreranno in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per al formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione (*)  e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, pertanto si dovrà tenere presente che :
 
1. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. 

conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli.
 
Pertanto in conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamati dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta , a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi "

IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio .
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.

 

Rilascio della carta d’identità ai  minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.

Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno).


Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.

Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

l'esercizio del diritto di voto. Contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale reca inoltre diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.
E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasioni di ogni elezione o referendum

Quando serve: all'atto dell'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, presentandosi al Presidente dell'Ufficio di sezione muniti di un valido documento di identità; la tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.

Chi la rilascia: viene consegnata al domicilio dell'elettore o, in caso di mancato recapito, può essere ritirata presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Monte di Procida. Nella settimana precedente alla data delle elezioni e fino alla chiusura della votazione l'Ufficio Elettorale osserverà un orario continuato, anche nei giorni festivi, dalle 8.30 e 19.00.
In caso di smarrimento della tessera l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa compilazione di una dichiarazione di smarrimento. In caso di furto è necessario presentare copia della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche di altre persone presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati.

Durata e aggiornamento dei dati: la tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
In caso di variazione dei dati riportati i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore.

Quanto costa: è gratuita;

Normativa di riferimento: D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
 
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto:
all'atto della denuncia di nascita:
- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita
successivamente alla nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo
.
perché si deve adempiere: la denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.
chi deve adempiere:
1) se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto;
2) se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.
come si fa: nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
dove si può adempiere: presso l'Ufficio dello Stato Civile tel. 081.8684245 – 081.8684325, da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00 .
cosa è: è il certificato che contiene le seguenti informazioni anagrafiche: residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita, anagrafico di nascita.
come si fa per ottenerlo: il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici. Può essere richiesto anche per altre persone.
quando è sostituibile con l'autocertificazione: sempre.
chi lo rilascia: l'Ufficio Anagrafe
quando si rilascia: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.00.
cosa fa: accetta le domande di emigrazione per l’estero di cittadini italiani residenti a Monte di Procida e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria a Monte di Procida dall’estero. Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti e rilascia la seguente certificazione:
-certificato di residenza
-certificato di stato di famiglia
-certificato contestuale
-certificato di esistenza in vita
-carte d’identità
L'iscrizione all'Anagrafe dei Residenti all'Estero:
perché si deve adempiere: l’iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all’estero per almeno un anno.
chi deve adempiere: la domanda di iscrizione all'A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o da un componente della sua famiglia purchè maggiorenne.
come si fa: il richiedente deve presentarsi con un documento d’identità presso il Consolato Italiano nello Stato dove risiede.
cosa è: è il documento che attesta l'identità della persona. Si rilascia a tutti i cittadini maggiori di 15 anni residenti o con dimora nel Comune di Monte di Procida.Ha validità di 10 anni.
come si fa per ottenerlo: documentazione richiesta: (validità anche per l'espatrio)
  • per il richiedente maggiorenne: tre foto tessera (uguali, recenti e con il capo scoperto) e la carta d'identità precedente. In caso di furto o smarrimento della carta di identità precedente occorre portare copia della denuncia e un altro documento di identità (oppure due testimoni).
    Occorre inoltre sottoscrivere, direttamente allo sportello, una dichiarazione di non trovarsi in condizioni ostative all'espatrio.
  • per il richiedente cittadino straniero (comunitaro ed extracomunitaro): oltre a quanto sopra indicato occorre anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
  • per i minorenni, con almeno 15 anni di età: devono presentarsi personalmente con tre foto tessera accompagnati da entrambi i genitori.

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