Oggetto: LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Art. 1 - comma 16.

L'art. 1 - comma 16 - della legge 13 luglio 2015, n. 107 recita: " II piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013."

Le tematiche di cui dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono le seguenti:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
e) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione,nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
j) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

Come già chiarito dal Ministro dell'Istruzione e come appare chiaro a chiunque sappia leggere ne' l'art. 1 - comma 16 - della legge 13 luglio 2015, n. 107 ne' l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 fanno riferimento alla "teoria gender".

In ogni caso, per evitare inutili preoccupazioni e polemiche e garantire un sereno avvio del nuovo anno scolastico,

  • il Sindaco del comune di Monte di Procida, dott. Giuseppe Pugliese,
  • il dirigente scolastico del circolo didattico di Monte di Procida, dott.ssa Assunta lannuzzi
  • il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Vespucci di Monte di Procida, dott.ssa Fernanda D'Agostino

GARANTISCONO

  1. che durante i prossimi anni scolastici, a legislazione invariata, nelle scuole di Monte di Procida non verrà in alcun modo introdotta la cosiddetta "teoria gender", ampiamente diffusa, sul web e non solo, da chi erroneamente crede che la scuola voglia imporre orientamenti sessuali attraverso la confusione tra i generi;
  2. verrà rispettato il ruolo prioritario della famiglia nell'educazione all'affettività e alla sessualità dei minori, come riconosciuto dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e come ribadito dalla normativa nazionale in materia.
Allegati:
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