IL SINDACO
PREMESSO:
- che il territorio del Comune di Monte di Procida, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che da anni sussite un anomalo comportamento pluviometrico, che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per avvicinarsi ai climi tropicali e determina, nei casi di piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati, obbligandoci a confrontarci con una frequenza ben diversa e con intensità cui non eravamo minimamente abituati;
- che viste le peculiarità orografiche del territorio, tali eventi causano sovente l’innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in frane, con possibili colate detritiche, mettendo a rischio la pubblica incolumità, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose.
- che parte del territorio è sottoposto a Vincolo Idrogeologico ai sensi ai sensi R.D. n. 3267/1923;
ACCERTATO:
- Che la principale causa degli allagamenti è dovuta alla trasformazione del territorio operata dall’uomo che ha realizzato sempre maggiori superfici a scarsa permeabilità se non addirittura impermeabili, sia in ambito urbano (strade, piazzali, fabbricati, ecc.) che in ambito extraurbano (serre, cave, miglioramenti fondiari, ecc.) e nella mancanza di una idonea rete di canali/condotte per la raccolta e regimentazione delle acque superficiali (a fronte della continua edificazione del territorio non è stato potenziato il sistema di regimentazione delle acque);
- Che detta circostanza è aggravata dall’incuria, dalla mancata manutenzione e da azioni colpose da parte dell’uomo, in particolare:
1)da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando, tra l’altro, vegetazione e detriti, che intasano le vie di deflusso delle acque e provocano i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;
2) da lavori eseguiti sui fondi che pregiudicano il naturale deflusso delle acque meteoriche e possono causare situazioni di pericolo; dalla riduzione delle naturali superfici permeabili, in uno alla scarsa attenzione alla raccolta delle acque meteoriche per un loro riutilizzo per l’irrigazione e l’inesistenza di impianti atti a favorire l’assorbimento delle acque;
3) dallo scarico incontrollato delle acque meteoriche provenienti da fabbricati e piazzali privati su spazi pubblici;
4)dalla scarsa pulizia delle cunette stradali da parte degli Enti proprietari delle strade.
- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
altresì l’elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;
CONSIDERATO
Che i Sindaci, quali responsabili locali di protezione civile ai sensi dell’art. 15, co. 3, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell’art. 108, co. 1 lett. c), del D.lgs. n. 112/98, in sinergia con le altre Amministrazioni e gli altri Enti cui compete la manutenzione delle opere idrauliche e delle strade, sono tenuti, anche in fase di quiete, ad attivarsi per l’esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi d’acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche,etc..) nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Che siamo all’inizio della stagione autunnale e sono possibili altri intensi eventi meteorici tali da determinare situazioni di preallerta per temporali.
VISTO:
- l’art. 15 comma 1 lett. c), c) ed c) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada), che sulle strade e loro pertinenze vieta di:
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- l’art. 16 comma 1 del del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), che ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati, vieta di:
- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b)costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la condotta delle acque in corsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
- l’art. 31 della Legge Regionale n. 53 del 11.12.1998 che individua la manutenzione dei corsi d’acqua a carico dei frontisti interessati e descrive gli interventi di manutenzione a carico degli stessi;
VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altro alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
RITENUTO doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;
TENUTO CONTO che lo stato di fatto, caratterizzato dalla notevole vulnerabilità del territorio sotto l’aspetto idrogeologico, si configura come motivo per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l’aspetto sanzionatorio;
VISTO l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di competenza del Sindaco per l’assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e l’art. 7 bis;
VISTI
- l’art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare l’art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
ORDINA
A tutti i proprietari, agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, conduttori, possessori ecc. di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche e precisamente:
- dotare i fondi rustici di “canali o scoli” con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
- provvedere alla manutenzione, pulizia costante e ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d’acqua già esistenti e ben regimati, in particolare a ridosso delle strade vicinali, comunali, provinciali e regionali;
- mantenere un’idonea protezione antierosiva del suolo, sia nei terreni a colture arboree o arbustive sia nei seminativi, tramite la preservazione e/o costituzione della copertura erbosa, la costituzione nei terreni inclinati di strisce vegetate, siepi e filari permanenti da disporre preferibilmente trasversalmente alla pendenza a distanza opportuna in funzione dell’acclività del fondo;
- limitare l’aratura dei terreni a profondità non superiore a cm. 40 e mantenere una distanza non inferiore a metri 2,00 dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
- evitare, nei fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;
- raccogliere, nelle aree di pertinenza di fabbricati, le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni;
- a chiunque abbia realizzato opere, dossi ecc. atti a impedire il deflusso naturale delle acque piovane nei terreni adiacenti vie ad uso pubblico, principali e vicinali, al ripristino dello stato dei luoghi;
A tutti i proprietari, agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, conduttori, possessori ecc. frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di:
- mantenere le sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- provvedere alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente;
- verificare che le nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto e di siepi nei terreni adiacenti ai fossi rispettino le distante ed altezze prescritte dagli strumenti urbanistici o dal Codice della Strada;
- a chiunque abbia modificato il percorso naturale dei fossi, o realizzato opere di chiusura e riduzione della sezione naturale degli stessi (con opere in cemento, muratura, riporti di terra ecc.), al ripristino dello stato dei luoghi;
AVVERTE
In caso di inadempienza, fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale e statale, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta. Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti da lavori di pulizia dei corsi d’acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006;
Gli interventi di manutenzione dei fossi dovranno essere preventivamente autorizzati .
E’ assolutamente vietato rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d’acqua.
E’ fatto assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti;
E’ vietato diserbare a distanza inferiore a 10 metri dalle strade pubbliche;
E’ vietata la realizzazione di opere, dossi ecc. atti a impedire il deflusso naturale delle acque piovane nei terreni adiacenti vie ad uso pubblico, principali e vicinali;
Ogni modifica colturale, ove previsto per legge, dei terreni agricoli o della loro conformazione morfologica, anche ai fini agricoli, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune sentite le amministrazioni competenti per i vincoli;
AVVERTE ALTRESI’
Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell’eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l’adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà l’obbligo ad eseguire il lavoro o le opere prescritte.
In caso di inottemperanza e/o esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di Legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell’art. 650 del C.P.;
Per l’applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24.11.1981.
Il settore tecnico, il Comando di Polizia Locale e le restanti Forze dell’Ordine operanti sul territorio, ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell’esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l’efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque prevenire le situazioni di danno e pericolo;
TRASMETTE
la presente ordinanza per le rispettive competenze alla Prefettura di Napoli, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida e alla Città Metropolitana di Napoli;
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per gg. 15.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.