FAQ
Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
- che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
- per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionale che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
- il rientro definitivo in Italia
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
- per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:
- residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
- residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
La differenza è definita dal Codice Civile:
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE
- modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.
Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico) autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e acquistarlo.
Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare.
Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.
La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:
- ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
- ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
- ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
- ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
- ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
- i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
- i lavoratori stagionali
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenzain base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.