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Arenili pubblici del Comune di Monte di Procida. Interdizioni 14 - 17 Agosto 2026.

Arenili pubblici del Comune di Monte di Procida. Interdizioni 14 - 17 Agosto 2026.

Data :

13 agosto 2026

Categorie:
Comune
Arenili pubblici del Comune di Monte di Procida. Interdizioni 14 - 17 Agosto  2026.
Municipium

Descrizione

Il Sindaco, dott. Salvatore Scotto di Santolo, con Ordinanza sindacale n. 57 del 13/08/2026 avente ad oggetto: “Arenili pubblici del Comune di Monte di Procida. Interdizioni 14 - 17 Agosto 2026.” ORDINA per gli arenili pubblici di Miliscola, Torregaveta e Acquamorta, per i giorni 14 e 15 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 14 ed il 15 Agosto 2026), 15 e 16 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 15 ed il 16 Agosto 2026) e 16 e 17 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 16 ed il 17 Agosto 2026 ), dalle ore 18:00 alle ore 04:00, il divieto di:
- detenzione e trasporto di legna, carbone e di qualsiasi altro materiale astrattamente utilizzabile per l'accensione di fuochi sulle spiagge e nelle adiacenze di esse;
- deposito e/o di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere il cui conferimento va  effettuato negli appositi contenitori posizionati sulle spiagge e nelle adiacenze di esse;
- installare, tende ed accampamenti di qualsiasi genere, emettere suoni o rumori oltre i  limiti e al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti sulle spiagge, nelle adiacenze di esse e su tutto il litorale;
- accensione, con qualsiasi tipo di combustibile, di fuochi e falò sulle spiagge, nelle adiacenze di esse e su tutto il litorale;
- praticare qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò sulle spiagge di Miliscola, Torregaveta e Acquamorta e nelle adiacenze di esse;
- vendita, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti in un raggio di 500 mt. dai suddetti arenili, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consegnandone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di effettuare il servizio al tavolo e di vendere, per asporto, le bevande in contenitori di plastica leggera o di carta e di somministrare e/o  consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private  o autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026, 13:20

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