Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare contenute nell'art. 1 del DLGS. 3 gennaio 2006, n.1 convertito con mo-dificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione del Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
Tali disposizioni si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto.
L'elettore interessato deve far pervenire all'Ufficio Elettorale del proprio comune di appartenenza un'espressa DICHIARAZIONE attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui risiede nel periodo compreso tra il 40° giorno ed il 20° antecedente le votazioni ossia fra MARTEDÍ 14 ottobre e LUNEDÍ 3 novembre presso uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
mail: elettorale@comune.montediprocida.na.it
pec: elettorale@pec.comune.montediprocida.na.it
oppure è possibile consegnare tale modulistica in presenza presso l'Ufficio Elettorale comunale.
L'ultimo giorno di consegna (il 3 novembre) deve considerarsi di carattere ordinatorio, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, compatibilmente con le esigenze organizzative del
Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La DOMANDA di AMMISSIONE al voto a domicilio deve:
-Indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora
- Recapito telefonico
- Contenere in allegato copia della tessera elettorale in corso di validità
- IDONEA CERTIFICAZIONE SANITARIA rilasciata da un funzionario medico designata dagli organi dell'Azienda sanitaria locale
Il CERTIFICATO MEDICO per non indurre incertezze dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legge n. 1/2006.
Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. n.
570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati «non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati».
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2025, 17:28