NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
 
INFORMAZIONE  AI  CITTADINI 

Dal 1° gennaio 2012 entreranno in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per al formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione (*)  e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, pertanto si dovrà tenere presente che :
 
1. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. 

conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli.
 
Pertanto in conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamati dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta , a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi "

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