Descrizione
Si informa l’utenza che, al fine di migliorare e rendere più efficiente il processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in corso, questo Ente ha stabilito modalità esclusive e vincolanti per la trasmissione delle integrazioni documentali relative ai procedimenti edilizi.
Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima del 22 luglio 2024, per i quali sia necessario trasmettere integrazioni documentali, comprese le istanze di sanatoria edilizia (Legge 28 febbraio 1985, n. 47; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Per tali procedimenti, le integrazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il pulsante e il percorso indicati nel presente avviso.
Per le istanze presentate successivamente al 22 luglio 2024, rimangono valide le modalità già previste dal sistema telematico, già predisposto per la gestione automatizzata delle integrazioni. Si raccomanda comunque di utilizzare il pulsante indicato, al fine di garantire la corretta trasmissione della documentazione.
Modalità obbligatoria di trasmissione
Tutte le integrazioni documentali devono essere trasmesse esclusivamente mediante il portale istituzionale – Sportello Telematico, seguendo il percorso:
Sportello Telematico → Istanze edilizie →
Altre richieste, comunicazioni, integrazioni, certificazioni e depositi →
Trasmettere integrazioni documentali →
Trasmissione di integrazioni documentali per istanze edilizie
👉 Il pulsante sopra indicato costituisce l’unica modalità valida per la trasmissione delle integrazioni.
Esclusioni
Non saranno prese in considerazione integrazioni trasmesse mediante:
- PEC diverse dal percorso indicato;
- e-mail ordinarie;
- consegna cartacea;
- altri canali telematici o pulsanti differenti da quello espressamente indicato.
La documentazione trasmessa con modalità difformi sarà considerata irrilevante ai fini istruttori e non produrrà effetti sul procedimento amministrativo.
Responsabilità dell’utente
Resta a carico dell’istante e/o del tecnico incaricato verificare la corretta trasmissione della documentazione secondo le modalità sopra descritte.
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Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2026, 12:03